IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  recante: "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri",
cosi'  come  modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85,
recante:  "Riordino  della  carriera diplomatica, a norma dell'art. l
della legge 28 luglio 1999, n. 266";
  Visto  l'art.  112  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
5 gennaio  1967, n. 18, cosi' come sostituito dall'art. 14 del citato
decreto  legislativo  24 marzo  2000,  n.  85,  che  prevede,  per la
disciplina  di  alcuni  aspetti del rapporto di impiego del personale
della  carriera  diplomatica,  relativamente  al servizio prestato in
Italia,   attraverso   un   procedimento   negoziale,   con   cadenza
quadriennale   per  gli  aspetti  giuridici  e  biennale  per  quelli
economici,  la  definizione  di  un  apposito accordo sindacale i cui
contenuti   sono   recepiti   in  un  decreto  del  Presidente  della
Repubblica;
  Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 112 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, in base al
quale   il   suddetto   procedimento  negoziale  si  svolge  tra  una
delegazione  di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione
pubblica,   ora   Ministro   per   la  funzione  pubblica  e  per  il
coordinamento  dei  Servizi  in  informazione  e  sicurezza,  che  la
presiede,  e  dai  Ministri  degli  affari  esteri  e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ora Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  o  dai  Sottosegretari di Stato, rispettivamente,
delegati,   ed   una   delegazione   delle  organizzazioni  sindacali
rappresentative del personale diplomatico;
  Visto  il  comma 2 del predetto art. 112 del decreto del Presidente
della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18,  in  base  al  quale  si
considerano  rappresentative del personale diplomatico, ai fini della
partecipazione    al   summenzionato   procedimento   negoziale,   le
organizzazioni  sindacali  che  abbiano  una  rappresentativita'  non
inferiore  al  cinque  per  cento,  calcolata  sulla  base  del  dato
associativo   espresso   dalla   percentuale  delle  deleghe  per  il
versamento  dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito considerato;
  Visto  il  comma 3 del predetto art. 112 del decreto del Presidente
della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18,  in  base  al  quale  la
delegazione  sindacale  e' individuata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri;
  Vista  la nota n. 050 del 31 gennaio 2002 con la quale il Ministero
degli  affari  esteri  ha  trasmesso  al  Dipartimento della funzione
pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali alle
organizzazioni  sindacali  esponenziali degli interessi del personale
diplomatico, relativi all'anno 2001.
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001,  con  il  quale  il  Ministro per la funzione pubblica e per il
coordinamento  dei  servizi  di  informazione e sicurezza, on. Franco
Frattini,  e' stato delegato, tra l'altro, ad "esercitare le funzioni
di  coordinamento,  di  indirizzo, di promozione di iniziative, anche
normative,  di  vigilanza  e  verifica,  nonche'  ogni altra funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  relative  al  lavoro  pubblico" e "... tutte le competenze
attribuite dalle disposizioni normative direttamente al Ministro e al
Dipartimento della funzione pubblica";
  Sentito il Ministro degli affari esteri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La delegazione sindacale di cui all'art. 112, commi 1, 2 e 3 del
decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, cosi'
come  sostituito  dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000,
n.  85,  che  partecipa  al procedimento negoziale per la definizione
dell'accordo  per  il  biennio  2002-2003, per gli aspetti economici,
riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al
servizio   prestato   in   Italia,   e'   composta   dalle   seguenti
organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera
diplomatica:
    1) SNDMAE   (Sindacato   nazionale  dipendenti  Ministero  affari
esteri);
    2) CGIL coordinamento Esteri.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 febbraio 2002
                                           p. Il Presidente: Frattini